Il Regolamento UE 2020/852 relativo alla cosiddetta “Tassonomia verde” definisce i criteri per i quali l’attività oggetto di investimento possa considerarsi “ambientalmente sostenibile” sulla base di 6 obiettivi:
- mitigazione dei cambiamenti climatici
- adattamento ai cambiamenti climatici
- uso sostenibile delle risorse idriche
- transizione verso un’economia circolare
- controllo e prevenzione dell’inquinamento
- protezione di un ecosistema salutare.
Negli Atti delegati sinora approvati sono stati declinati i primi due relativi ai cambiamenti climatici.
In particolare, la tassonomia ricomprende nelle attività che mitigano i cambiamenti climatici quelle che contribuiscono in maniera sostanziale al raggiungimento delle soglie previste dagli accordi di Parigi, dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu e dall’Agenda 2050.
Per adattamento ai cambiamenti climatici si intendono invece quelle attività di business che, senza ridurre direttamente quelle emissioni che impattano sul cambio climatico, possono influire attivamente sul mantenimento dello status quo.
Per essere eco-compatibile, un’attività deve soddisfare 4 ulteriori criteri:
- contribuire positivamente ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali
- non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo
- essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro – OIL)
- rispettare i criteri tecnici identificati dagli ulteriori Atti delegati adottati dalla Commissione Europea.